Cass. civ. n. 24804 del 8 settembre 2025
Testo massima n. 1
COSA GIUDICATA CIVILE - CONFLITTO DI GIUDICATI
Revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. - Presupposto - Anteriorità del giudicato rispetto alla sentenza d'appello impugnata - Necessità - Giudicato formatosi posteriormente - Rimedio esperibile - Ricorso per cassazione - Giudizio di legittimità - Rilievo del giudicato formatosi dopo la scadenza del termine per il ricorso per cassazione - Ammissibilità.
La revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. presuppone che il giudicato esterno rispetto al quale la sentenza d'appello si sia posta in contrasto si sia formato prima della pronuncia di quest'ultima, essendo esperibile, in caso contrario, il rimedio del ricorso per cassazione, ferma restando la possibilità di far valere, in sede di legittimità, il suddetto giudicato, anche laddove sia intervenuto successivamente alla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 5)