Cass. civ. n. 24806 del 16 settembre 2024
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Pendenza in appello dell'accertamento del credito - Sopravvenuto fallimento del debitore - Domanda di insinuazione al passivo per far dichiarare esistente ed opponibile il credito - Necessità - Fondamento.
La pendenza del giudizio d'appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal richiederne l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d'insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell'onere in capo al curatore.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 201
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 204 com. 2 lett. C
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 208
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 226
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96 com. 2 lett. 3
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.