Cass. civ. n. 24807 del 18 agosto 2023
Testo massima n. 1
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)
Revoca dell’assegno “ad personam” previsto da contratto collettivo integrativo aziendale in contrasto con i contratti nazionali - Importi già erogati ai lavoratori - Ripetibilità - Sussistenza - Art. 2033 c.c. - Illegittimità costituzionale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nel caso di revoca dell'assegno "ad personam" previsto da un contratto collettivo integrativo aziendale in contrasto con i contratti nazionali, la pubblica amministrazione ha il diritto di ripetere gli importi già erogati ai lavoratori, aventi carattere di indebito, dovendosi, peraltro, escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU, posto che, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 8 del 2023, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita, il cui fondamento va rinvenuto nella clausola generale di cui all'art. 1175 c.c. che, vincolando il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, può determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione. (Nella specie, la S.C. ha negato l'inesigibilità del credito, non avendo i ricorrenti allegato alcunché in merito alle loro condizioni personali e alle modalità di restituzione dell'indebito a loro fissate dalla datrice di lavoro, né, quindi, sull'eventuale eccessivo disagio economico da sopportare per fare fronte all'obbligo restitutorio).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1175
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 3 CORTE COST.