Cass. civ. n. 24817 del 18 agosto 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Comune - Rappresentanza processuale - Previsione nello statuto comunale dell’autorizzazione della giunta - Condizione di efficacia - Possibilità di produzione nel corso del giudizio - Fattispecie in tema di espropriazione ed opposizione alla stima da parte del Comune.


In tema di legittimazione processuale, ove lo statuto comunale preveda l'autorizzazione della giunta per l'esperimento di azioni civili da parte del Comune, ente rappresentato dal sindaco, la presenza di tale autorizzazione costituisce condizione di efficacia, e non di validità, della costituzione in giudizio, ne consegue che detto atto può intervenire, ed essere prodotto, anche nel corso del processo, fino a quando la sua mancanza non sia stata oggetto di un accertamento passato in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha affermato, in tema di opposizione alla stima in materia di espropriazione, che è tempestiva l'azione proposta dal Sindaco in assenza dell'autorizzazione della giunta municipale prevista dallo statuto, pur se detta autorizzazione intervenga nel corso del giudizio, in ragione dell'effetto di ratifica).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5353 del 2007

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 6

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