Cass. civ. n. 24817 del 16 settembre 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Decorrenza del termine breve per l'appello - Notificazione della sentenza a domicilio digitale della P.A. indicato in un elenco pubblico non più utilizzabile - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


La sopravvenuta inidoneità - in base allo ius superveniens - del domicilio digitale eletto da una P.A. costituita in giudizio a mezzo di propri dipendenti non consente alla parte vittoriosa di notificare la sentenza a diverso indirizzo PEC tratto dal medesimo pubblico elenco di cui all'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 e succ. modif., sicché la notificazione così eseguita è nulla, in quanto difforme dalle modalità telematiche previste dalla disciplina vigente; conseguentemente, non decorre da tale notifica invalida il termine breve per la proposizione dell'appello, né la nullità può considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo, non potendosi individuare, in ragione della necessaria interpretazione restrittiva delle norme in materia di decadenza dall'impugnazione, la decorrenza del predetto termine da un momento diverso da quello coincidente con la notifica compiuta nel rispetto delle forme telematiche prescritte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto efficace, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la notificazione della sentenza di primo grado effettuata presso indirizzo telematico tratto da IndicePA, che era stato escluso - nel corso del giudizio - dalla lista degli elenchi rilevanti ai fini dell'estrazione degli indirizzi validi per la notificazione di atti processuali alla P.A.).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13224 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 326
Decreto Legge 12/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST.
Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

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