Cass. civ. n. 24819 del 18 agosto 2023
Testo massima n. 1
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
Conversione del giudizio di convalida di sfratto per morosità in ordinario giudizio di risoluzione per inadempimento - Condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato - Ammissibilità - Proposizione “ab origine” della domanda - Necessità - Esclusione - Fondamento.
A seguito della conversione del giudizio di convalida di sfratto per morosità in un ordinario giudizio di risoluzione per inadempimento, è ammissibile la condanna del conduttore al pagamento (anche) dei canoni a scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, non essendo necessario che la relativa domanda sia stata proposta "ab origine" né che lo sfratto sia stato convalidato, giacché essa determina una modificazione soltanto quantitativa della medesima domanda originaria che, pur non derivando dall'applicazione diretta dell'art. 664, comma 1, c.p.c., in tale norma trova la sua "ratio" ove prevede una ipotesi particolare di c.d. condanna in futuro.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 664 CORTE COST.