Cass. civ. n. 24836 del 18 agosto 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI Ammissibilità - Condizioni - Oggettiva destinazione dei debiti alle esigenze familiari - Rilevanza - Natura dell'obbligazione - Rilevanza -


Esclusione - Conseguenze - Obbligazioni risarcitorie da illecito - Inclusione nella previsione normativa - Fattispecie. Dal tenore dell'art. 170 del c.c. si ricava che la possibilità di aggressione dei beni e dei frutti del fondo patrimoniale da parte dei creditori è determinata, non già dalla natura delle obbligazioni, ma dalla relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia e, dunque, dalla oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari, per cui anche le obbligazioni risarcitorie da illecito devono ritenersi comprese nella previsione normativa, con conseguente applicabilità della regola della piena responsabilità del fondo, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari.(Nella specie, la S.C. ha escluso che il debito da fatto illecito, consistente nell'aver cagionato colposamente la morte accidentale di un terzo nell'esercizio delle mansioni di autista, fosse correlabile ai bisogni della famiglia del lavoratore, trovando mera occasione nel rapporto di lavoro, pur finalizzato a incrementare le disponibilità economiche della famiglia).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 8991 del 2003

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 170 CORTE COST.

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