Cass. civ. n. 24840 del 9 settembre 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)


Eccezione di inammissibilità della domanda - Espresso rigetto da parte della sentenza di primo grado che abbia rigettato nel merito la domanda - Riproposizione in appello ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Esclusione - Appello incidentale - Necessità - Fattispecie.


In caso di espresso rigetto, da parte della sentenza di primo grado, dell'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda poi respinta nel merito, la parte appellata, che intenda ribadire tale eccezione, ha l'onere di proporre gravame incidentale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che si era pronunciata sull'eccezione relativa al divieto di cumulo delle azioni ex artt. 141 e 144 c.ass., nonostante la compagnia assicuratrice del responsabile civile avesse omesso di proporre appello incidentale avverso la decisione di primo grado che l'aveva disattesa, limitandosi a riproporla ai sensi dell'art. 346 c.p.c.).

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 329
Cod. Proc. Civ. art. 346

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