Cass. civ. n. 24849 del 9 settembre 2025

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA)


Art. 25 c.c.l. per i dirigenti di aziende FCA e CNH del 12 marzo 2016 - Interpretazione - Diritto all'indennità supplementare - Rinuncia all'impugnazione del licenziamento - Qualificazione alla stregua di condizione potestativa semplice - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 1359 c.c. - Fattispecie.


L'art. 25 del c.c.l. per i dirigenti di aziende FCA e CNH del 12 marzo 2016 si deve interpretare nel senso che, subordinando l'erogazione dell'indennità supplementare al dirigente licenziato alla sua rinuncia all'impugnazione del licenziamento mediante conciliazione sindacale, stabilisce una condizione sospensiva non identificabile con una condizione potestativa semplice, con conseguente applicabilità della finzione di avveramento di cui all'art. 1359 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennità al dirigente licenziato nonostante la mancata sottoscrizione della conciliazione, ritenendo applicabile la finzione di avveramento ex art. 1359 c.c. in base al comportamento, contrario a buona fede, tenuto dal datore di lavoro, il quale, in pendenza della condizione, non aveva riscontrato i solleciti del dirigente in ordine al tempo e luogo della sottoscrizione della conciliazione, evidenziando così un interesse contrario al verificarsi della condizione medesima).

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1359
Cod. Civ. art. 1175
Cod. Civ. art. 1375
Cod. Civ. art. 1353
Cod. Civ. art. 1358

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Precedenti: Cass. civ. n. 28956/2024

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