Cass. civ. n. 24871 del 16 settembre 2024

Testo massima n. 1


LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE Maggior danno ex art. 1591 c.c. - Liquidazione - Criteri - Offerta di nuova locazione da parte dello stesso conduttore - Ammissibilità - Rifiuto del locatore - Rilevanza - Esclusione.


La specifica e seria proposta di nuova locazione, proveniente dallo stesso conduttore, costituisce idoneo parametro di liquidazione del danno ex art. 1591 c.c., indipendentemente dalla circostanza che sia stata rifiutata dal locatore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18370 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1226

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