Cass. pen. n. 24874 del 21 aprile 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Pene accessorie fallimentari - Vizio di motivazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizione - Estraneità della misura all'accordo.


La sentenza di patteggiamento che abbia applicato le pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fall. è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nel caso in cui la pena accessoria non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, in quanto, diversamente, è ricorribile nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 16508 del 2020

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 216 com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

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