Cass. pen. n. 24882 del 29 aprile 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Sentenza di condanna con cui è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione di quella dell'arresto - Art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022 - Inappellabilità - Sussistenza - Ragioni.
In tema impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna con cui è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell'arresto, in ragione del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive di pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689.
Riferimenti normativi
Cod. Pen. art. 20 bis
Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. A)
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 com. 3 CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 66 CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 71
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 72 CORTE COST.