Cass. civ. n. 24891 del 21 agosto 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Rimborso IVA - Crediti antecedenti all’apertura dell’amministrazione straordinaria - Termine di prescrizione decennale - Decorrenza - Fondamento.


In tema di IVA, il termine di prescrizione per il rimborso di crediti, relativi ad operazioni antecedenti all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, è decennale e decorre dalla dichiarazione di cui all'art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero dalla scadenza del termine per presentarla, poiché anche all'amministrazione straordinaria si applicano le regole del fallimento in tema di IVA, sebbene l'effetto tipico di tale procedura concorsuale sia la prosecuzione dell'ordinaria attività di impresa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 36385 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 art. 2 com. 2
Legge 18/02/2004 num. 39 CORTE COST. PENDENTE

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