Cass. pen. n. 24915 del 28 maggio 2025
Testo massima n. 1
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Diniego del beneficio a causa di precedente ostativo - Precedente costituito da condanna a pena sospesa per reato “medio tempore” depenalizzato - Questione non dedotta nel giudizio di cognizione - Richiesta di riconoscimento del beneficio “in executivis” - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
In tema di sospensione condizionale della pena, ove il giudice della cognizione non abbia concesso il beneficio a causa di una precedente condanna a pena sospesa per reato depenalizzato prima della sua decisione, è preclusa al condannato che non abbia dedotto mediante impugnazione la questione della non ostatività di tale precedente la possibilità di proporla davanti al giudice dell'esecuzione, dovendosi ritenere che, negando l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 163 cod. pen. nonostante l'intervenuta depenalizzazione, la sentenza abbia espresso - alla luce delle condotte anteriori del reo, pur se non più costituenti reato - un giudizio di non meritevolezza insuscettibile di essere rivisto in sede esecutiva.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.