Cass. civ. n. 24920 del 17 settembre 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Conducente in stato di ebbrezza - Danni al trasportato - Concorso del fatto colposo del danneggiato - Accertamento di fatto - Insindacabilità - Condizioni.


Costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dall'art. 1227, comma 1, c.c., l'accertamento della sussistenza della colpa (e del suo grado) della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisce danno in conseguenza d'un sinistro stradale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 30921 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

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