Cass. pen. n. 25009 del 24 giugno 2025
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE
Ordinanza riparatoria ex art. 314 cod. proc. pen. - Efficacia di giudicato in diverso procedimento attivato da coimputato per lo stesso reato - Esclusione - Ragioni.
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'ordinanza ex art. 314 cod. proc. pen., per la connotazione civilistica del procedimento in cui é resa, non spiega efficacia di giudicato, né in ordine all'"an", né in ordine al "quantum", in procedimento diverso, pur se attivato dalla domanda del coimputato per lo stesso reato, posto che il diritto all'equa riparazione per la custodia cautelare ingiustamente subita é riconosciuto in ragione di circostanze riconducibili alla persona del singolo richiedente, sicché non può essere invocato alcun effetto estensivo, riservato, ex art. 587 cod. proc. pen., alle impugnazioni e circoscritto, ex art. 2909 cod. civ., ai soli eredi o aventi causa delle parti.
Riferimenti normativi
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.