Cass. civ. n. 25035 del 22 agosto 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Fondo di tesoreria I.N.P.S. - T.F.R. maturato dopo il primo gennaio 2007 - Natura giuridica - Previdenziale - Conseguenze - Cumulo di interessi e rivalutazione - Esclusione ex art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1992.


Il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) corrisposto, dopo il 1° gennaio 2007, dal Fondo di tesoreria INPS costituisce una prestazione previdenziale semplicemente modulata, quanto ai presupposti e misura, sulle previsioni dell'art. 2120 c.c. e, conseguentemente, essa è assoggettata alle previsioni di cui all'art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1992.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24510 del 2021

Normativa correlata

Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 755 CORTE COST. PENDENTE
Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 756
Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 756
Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

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