Cass. civ. n. 25035 del 22 agosto 2023
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Fondo di tesoreria I.N.P.S. - T.F.R. maturato dopo il primo gennaio 2007 - Natura giuridica - Previdenziale - Conseguenze - Cumulo di interessi e rivalutazione - Esclusione ex art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1992.
Il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) corrisposto, dopo il 1° gennaio 2007, dal Fondo di tesoreria INPS costituisce una prestazione previdenziale semplicemente modulata, quanto ai presupposti e misura, sulle previsioni dell'art. 2120 c.c. e, conseguentemente, essa è assoggettata alle previsioni di cui all'art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1992.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 756
Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 756
Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.