Cass. civ. n. 25057 del 11 settembre 2025

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FACOLTA' DI DEPOSITO - EFFETTI LIBERATORI


Procedimento di liberazione coattiva - Deposito ex art. 1210 c.c. - Accettazione tacita del deposito - Ritiro senza riserve da parte del creditore - Effetti - Fattispecie.


Nell'ambito del procedimento di liberazione coattiva del debitore, il ritiro da parte del creditore della somma depositata, senza sollevare riserve circa l'entità e la qualità dell'offerta, integra accettazione tacita del deposito, ai sensi dell'art. 1210 c.c., e determina l'estinzione dell'obbligazione, con effetto assimilabile a quello della "datio in solutum" e con efficacia retroattiva, senza che la riserva, paralizzante l'efficacia liberatoria dell'accettazione, possa investire profili riguardanti la regolarità formale del procedimento di offerta reale. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto integrata l'accettazione in un caso in cui, nel corso del giudizio d'appello avverso la sentenza di rigetto della domanda di accertamento dell'inefficacia del trasferimento di un immobile ex art. 2932 c.c. condizionato al pagamento del prezzo entro un dato termine, l'appellante aveva proceduto al ritiro delle somme depositate dall'acquirente prima della sua instaurazione, nonostante che il ritiro fosse avvenuto senza rinuncia ai motivi di appello relativi alla validità del deposito).

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1208
Cod. Civ. art. 1210
Cod. Civ. art. 1212

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Precedenti: Cass. civ. n. 19261/2018

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