Cass. pen. n. 25082 del 23 aprile 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concordato in appello - Provvedimento di rigetto - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Ragioni.


Il provvedimento di rigetto del concordato in appello non è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato unitamente alla sentenza, posto che il predetto non ha interesse ad impugnare, conseguendo alla reiezione della proposta di accordo l'esame dell'atto di gravame sia in punto di accertamento della responsabilità che di inflizione della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a seguito del rigetto della richiesta di concordato, le parti possono avanzare una nuova istanza, emendata dai vizi rilevati dal giudice).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 41553 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 5
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. F

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