Cass. civ. n. 25083 del 23 agosto 2023

Testo massima n. 1


PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE Procedimento disciplinare - Obbligo del giudice di astenersi - Violazione - Mancata proposizione dell'istanza di ricusazione - Deducibilità in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.


In tema di procedimento disciplinare, in assenza di una tempestiva ricusazione, ancorché sul presupposto che sarebbe incostituzionale la norma vigente che non prevede l'obbligo di astensione del giudice che abbia partecipato alla decisione, non può la relativa questione essere dedotta in sede di impugnazione a fondamento della nullità della sentenza.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21094 del 2017

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.
Legge 24/07/1985 num. 409 CORTE COST.

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