Cass. civ. n. 2510 del 26 gennaio 2024

Testo massima n. 1


LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Leasing immobiliare - Clausola di "rischio cambio" – Mutamento della causa del contratto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


In tema di leasing immobiliare, l'inserimento della clausola di "rischio cambio" per la indicizzazione dei canoni, non comporta il mutamento della causa del contratto, in quanto è una normale clausola di valore diretta alla individuazione della prestazione del debitore, che non altera lo schema tipico del contratto meritevole di tutela per lo scopo perseguito dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la clausola di doppia indicizzazione del canone, apposta ad un contratto di leasing immobiliare, costituisse uno strumento finanziario derivato, trattandosi unicamente di una modalità tecnica di adeguamento della prestazione pecuniaria del contratto di finanziamento, priva di autonomia causale).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4659 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1322
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST.

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