Cass. pen. n. 25118 del 15 aprile 2025
Testo massima n. 1
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
Applicazione della continuazione in relazione a reati estinti - Possibilità - Ragioni.
In sede esecutiva, è consentita l'applicazione della disciplina della continuazione anche in relazione a reati già estinti, sussistendo l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 cod. proc. pen., anche se da essa non derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità della pena da espiare, in ragione degli ulteriori effetti che possono conseguirne.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 172
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.