Cass. civ. n. 25120 del 12 settembre 2025
Testo massima n. 1
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE
"Gente di mare" di cui alla Direttiva 1999/63/CE - Retribuzione dovuta nel periodo feriale - Nozione "europea" - Applicabilità - Criteri di determinazione.
Alla cd. "gente di mare", di cui alla Direttiva 1999/63/CE, si applica la nozione "europea" di retribuzione dovuta nel periodo feriale, al fine di garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa, per la cui determinazione occorre verificare se determinate voci economiche, previste dalle disposizioni collettive, abbiano natura retributiva e siano collegate all'esecuzione delle mansioni e correlate allo status personale e professionale del lavoratore (sì da doversi ricomprendere nella retribuzione feriale); se esistano eventuali regole collettive di esclusione (o di riduzione della portata) di ciascuna di esse dalla retribuzione erogata durante le ferie o dalla base di calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute; se tali regole abbiano, in base ad una valutazione ex ante, potenzialità dissuasiva dalla fruizione delle ferie, in contrasto con la normativa europea.
Riferimenti normativi
Direttive del Consiglio CEE 21/06/1999 num. 63
Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7
Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 CORTE COST.
Decreto Legisl. 27/05/2005 num. 108 art. 8
Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Tratt. Internaz. 18/12/2000 art. 31
Cod. Navig. art. 325 CORTE COST.
Costituzione art. 36
Contr. Coll. 01/07/2015 art. 48
Contr. Coll. 01/07/2015 art. 49