Cass. civ. n. 25121 del 12 settembre 2025
Testo massima n. 1
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO
Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo - Designazione generica quali beneficiari degli "eredi testamentari" non ancora individuati in difetto di testamento anteriore o coevo alla stipulazione - Specificazione nel testamento di uno tra gli eredi quale effettivo destinatario dell’attribuzione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Nel contratto di assicurazione sulla vita - che costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem -, in presenza di una clausola di attribuzione dell'indennizzo contenente la designazione generica, quali beneficiari, degli "eredi testamentari" non ancora individuati, nel caso in cui manchi un testamento anteriore o almeno coevo alla stipulazione del contratto è ammissibile la successiva specificazione, con il testamento, di uno tra gli eredi istituiti quale unico effettivo destinatario dell'attribuzione, dal momento che tale indicazione equivale a designazione ex art. 1920, comma 2, c.c., e non configura un'ipotesi di revoca di un beneficio ad un terzo, sino a quel momento ancora non efficacemente individuato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che con l'attribuzione, nel testamento pubblico, dei propri beni immobili ad uno dei due eredi e di tutti i suoi risparmi "comunque investiti" all'altro, la testatrice avesse inteso individuare quest'ultimo, ex art. 1920, comma 2, c.c., quale unico beneficiario dei diritti nascenti dai contratti di assicurazione).
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1920
Cod. Civ. art. 1411
Cod. Civ. art. 587
Cod. Civ. art. 1921