Cass. civ. n. 25123 del 23 agosto 2023

Testo massima n. 1


DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE Assegnazione ad uno dei condividenti - Valore del “relictum” - Determinazione - Momento rilevante.


Nella divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi dell'art. 720 c.c., con attribuzione agli altri di somme di danaro a soddisfazione delle rispettive quote, il valore del "relictum" va determinato con riferimento all'epoca di apertura della successione al fine della quantificazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell'entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all'entità economica attuale (ossia a quella esistente al momento dell'attribuzione), tenuto conto di tutti i fattori che la determinano, non esclusa la perdita del potere di acquisto della moneta.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5606 del 2001

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 718
Cod. Civ. art. 720
Cod. Civ. art. 728
Cod. Civ. art. 766

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