Cass. civ. n. 25126 del 12 settembre 2025
Testo massima n. 1
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE
Fallimento del danneggiante - Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Insinuazione al passivo fallimento - Necessità - Fattispecie.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile, essendo estraneo al rapporto assicurativo, sicché, in caso di fallimento del danneggiante, la compagnia assicuratrice deve corrispondere l'indennizzo dovuto al fallimento, nel cui passivo il danneggiato è tenuto ad insinuare il proprio credito, eventualmente con il privilegio di cui sia titolare ex lege, dovendosi, in ogni caso, escludere che il curatore possa acconsentire al pagamento diretto ex art. 1917, comma 2, c.c., venendo altrimenti alterata la graduazione dei creditori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in una causa di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, aveva respinto la richiesta del danneggiato di chiamare in causa l'assicuratore del datore di lavoro fallito, onde surrogarsi nei diritti vantati dal danneggiante nei confronti dello stesso, tenuto conto che in nessun caso l'assicuratore avrebbe potuto pagare direttamente nelle mani del danneggiato ex art. 1917, comma 2, c.c.).
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1917 com. 2 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2767 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2751 bis lett. N. 1