Cass. civ. n. 25128 del 18 settembre 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE


Inadempimento - Rimedi a disposizione della parte non inadempiente - Risoluzione legale o giudiziale - Possibilità di rinunciare al relativo effetto - Insussistenza - Ragioni - Fattispecie.


La parte che ha ottenuto la risoluzione legale o giudiziale del contratto non può rinunciare ai relativi effetti, restando altrimenti leso il legittimo affidamento del debitore nell'ormai intervenuta risoluzione. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il concedente di un'autovettura in leasing, una volta dichiarato di volersi avvalere di una clausola risolutiva espressa connessa al furto del bene, non può, per iniziativa unilaterale, far rivivere il contratto in conseguenza del suo ritrovamento, essendosi gli effetti risolutivi già cristallizzati nel momento in cui la dichiarazione era giunta a conoscenza dell'utilizzatrice).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1453
Cod. Civ. art. 1456

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Conformi: Cass. civ. n. 7313/2017

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