Cass. pen. n. 25136 del 07 marzo 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE - Giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una prova testimoniale - Omessa citazione del teste - Decadenza dalla prova - Esclusione - Onere di verifica della sua rilevanza da parte del giudice - Sussistenza.
In tema di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una prova testimoniale, la mancata citazione del teste non causa l'automatica decadenza della parte dal diritto alla sua escussione, ma genera in capo al giudice un onere di verifica circa la sua rilevanza per l'accertamento in corso, da compiersi alla stregua della valutazione già effettuata al momento dell'ammissione del rito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale era stata rilevata la decadenza dal diritto dell'imputato all'assunzione della testimonianza, inferendola dalla mancata citazione del testimone).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190