Cass. pen. n. 2514 del 04 dicembre 2023

Testo massima n. 1


REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - Amministratore di fatto - Accertamento della qualifica - Indici valorizzabili - Indicazione - Diretta incidenza sulle condotte illecite - Necessità - Esclusione.


In tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 12912 del 2020

Normativa correlata

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2639

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