Cass. pen. n. 2514 del 04 dicembre 2023
Testo massima n. 1
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - Amministratore di fatto - Accertamento della qualifica - Indici valorizzabili - Indicazione - Diretta incidenza sulle condotte illecite - Necessità - Esclusione.
In tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario.
Massime precedenti
Normativa correlata
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2639