Cass. pen. n. 25152 del 20 maggio 2025
Testo massima n. 1
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Rinuncia al beneficio già concesso - Natura giuridica - Atto dispositivo incidente sull'esecuzione della pena - Diritto personalissimo di cui all'art. 99 cod. proc. pen. - Esercizio - Condizioni - Fattispecie.
In tema di sospensione condizionale della pena, la rinuncia al beneficio ha natura di atto dispositivo che incide sull'esecuzione della pena, costituente espressione di scelte dell'imputato che travalicano i confini della difesa tecnica, afferendo ai diritti personalissimi, di cui all'art. 99, comma 1, cod. proc. pen., esercitabili dal predetto in prima persona o dal difensore provvisto di procura speciale appositamente rilasciata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione reiettiva della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, avanzata, in grado di appello, dal difensore privo di procura speciale, evidenziando che la stessa non potesse essere intesa come rinuncia alla già concessa sospensione condizionale della pena).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. I) CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis
Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 CORTE COST.