Cass. civ. n. 25171 del 19 settembre 2024
Testo massima n. 1
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Interruzione - Atti processuali successivi alla domanda - Idoneità - Condizioni.
In tema di prescrizione, gli atti processuali successivi all'atto introduttivo del giudizio, quali le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prove formulate dal difensore, non rientrando tra quelli contemplati dai primi due commi dell'art. 2943 c.c., possono spiegare autonoma efficacia interruttiva, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c., solo ove presentino i connotati dell'atto di costituzione in mora, che, a norma del quarto comma del citato art. 2943 c.c., deve contenere una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2945
Cod. Proc. Civ. art. 326