Cass. civ. n. 25180 del 14 settembre 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE


Indennità di vacanza contrattuale prevista da norme collettive - Funzione - Avvenuta percezione degli incrementi retributivi disposti dal c.c.n.l. - Spettanza - Esclusione - Fattispecie.


L'indennità di vacanza contrattuale costituisce un elemento provvisorio della retribuzione previsto dalle norme collettive con la finalità di assicurare una parziale copertura rispetto all'aumento del costo della vita nelle more delle trattative per i rinnovi contrattuali, quale anticipazione dei futuri miglioramenti, sicché essa non spetta ove il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi disposti a tal fine dal c.c.n.l. per il medesimo periodo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che all'indennità di vacanza contrattuale dovuta alla scadenza del c.c.n.l. del Servizio sanitario nazionale, sottoscritto il 31 luglio 2009 per il biennio 2008/2009, non potesse sommarsi la misura delle indennità maturate in riferimento a periodi di vacanza verificatisi in epoche anteriori a tale contratto e decorrenti da precedenti contrattazioni).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14356/2014

Normativa correlata

Contr. Coll. 31/07/2009 art. 6
Costituzione art. 36
Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

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