Cass. civ. n. 25181 del 19 settembre 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE
In genere.
In tema di procedimento sommario di cognizione, è inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice, ravvisate le condizioni per la trattazione a cognizione piena ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., dispone il mutamento del rito e rigetta la questione di competenza, in quanto siffatta valutazione - non preceduta, secondo la scansione processuale della causa, dall'invito a precisare le conclusioni - deve ritenersi priva di valore decisorio e ridiscutibile successivamente, rinvenendo operatività il disposto dell'art. 187, comma 3, c.p.c.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 42
Cod. Proc. Civ. art. 702 bis
Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST.