Cass. civ. n. 25187 del 15 settembre 2025
Testo massima n. 1
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
Dirigenza medica - Servizio di pronta disponibilità - Natura sostitutiva o integrativa del servizio di guardia medica - Presupposti - Incompatibilità del primo con i reparti di anestesia, rianimazione e terapia intensiva - Sussistenza - Conseguenze sul piano retributivo.
Il servizio di pronta disponibilità di cui all'art. 17 del c.c.n.l. per la Dirigenza medica del 3 novembre 2005 può essere sostitutivo di quello di guardia per le ore notturne ed i giorni festivi - se prestato in unità ospedaliere che non necessitano della presenza "in loco" del medico, poiché per esse è sufficiente la possibilità che questi le raggiunga con immediatezza - ovvero integrativo, se prestato in unità che hanno un servizio di guardia, ma che possono avere necessità di implementazione della presenza medica, essendo incompatibile, nel primo caso, con l'esistenza dei reparti di anestesia, rianimazione e terapia intensiva, sicché al medico cui è richiesto di permanere presso questi ultimi in orario notturno, con obbligo di presenza per l'intero turno di lavoro, deve corrispondersi la remunerazione secondo le regole proprie della guardia e non della pronta disponibilità.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Costituzione art. 36