Cass. pen. n. 25192 del 17 febbraio 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
Avvio del programma di giustizia riparativa successivamente alla sentenza della Corte di appello - Esito riparativo sopraggiunto nelle more del giudizio di legittimità - Annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché la Corte di appello valuti la concessione dei benefici richiesti - Necessità - Sussistenza.
La Corte di cassazione deve disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nel caso in cui il giudice di appello, dopo aver pronunciato tale decisione, abbia accolto la richiesta dell'imputato di avvio di un programma di giustizia riparativa ex art. 129-bis cod. proc. pen. e, nelle more del giudizio di legittimità, sia pervenuta la relazione conclusiva circa l'esito riparativo raggiunto, dovendo essere verificata dal giudice di merito la sussistenza dei presupposti per la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. e degli altri benefici tempestivamente richiesti dalla difesa con la proposizione del gravame.
Riferimenti normativi
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis
Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 art. 45 ter
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 57
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 58
Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6
Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.