Cass. civ. n. 2520 del 3 febbraio 2025

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA


Domanda di garanzia proposta in separato processo - Riunione al processo principale - Statuizione sulle spese - Rigetto della domanda principale dell’attore - Spese sostenute dal terzo chiamato - Condanna dell’attore -Ammissibilità - Condizioni.


Anche se la domanda principale e quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti di un terzo sono proposte in separati processi, successivamente riuniti, l'attore soccombente è legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, qualora la chiamata si sia resa necessaria in conseguenza della sua infondata pretesa.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 106
Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 3392/1979

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