Cass. civ. n. 25213 del 15 settembre 2025

Testo massima n. 1


SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE


Interclusione del fondo - Accertamento con riferimento al fondo nel suo complesso - Necessità - Passaggio di fatto su fondo alieno - Irrilevanza - Fondamento.


In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell'interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo, al contrario, l'esistenza di un diritto reale (iure proprietatis o servitutis) di passaggio, che soddisfa le esigenze per le quali si agisce per la costituzione della servitù, ancorché insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1051
Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 15116/2021

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