Cass. civ. n. 25226 del 15 settembre 2025

Testo massima n. 1


Il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano di un edificio condominiale, ai sensi dell'art. 1127 c.c., comprese le limitazioni previste, senza necessità di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, mentre limiti o divieti all'esercizio di tale diritto, assimilabili ad una "servitù altius non tollendi", possono esser costituiti soltanto con espressa pattuizione, che può esser contenuta anche nel regolamento condominiale, di tipo contrattuale.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1127
Cod. Civ. art. 1031

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Conformi: Cass. civ. n. 15504/2000

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