Cass. civ. n. 25230 del 19 settembre 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Fallimento della parte dopo la sentenza di primo grado - Notifica dell’atto di appello al procuratore anziché al curatore - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Conseguenze.
Qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito in bonis anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e, di conseguenza, in caso di omessa costituzione del fallimento, deve disporsene la rinnovazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 170
Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 299
Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.