Cass. civ. n. 25264 del 25 agosto 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo disposta ex art. 615, comma 1, c.p.c., per ragioni inerenti alle qualità soggettive del creditore procedente - Conseguenze - Azione esecutiva intentata da soggetti diversi sulla base del medesimo titolo - Ammissibilità.
Il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per ragioni inerenti alla qualità soggettiva del creditore procedente, impedisce di intraprendere una nuova esecuzione al solo creditore opposto ma non ai diversi soggetti che si dichiarino creditori sulla base del medesimo titolo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.