Cass. civ. n. 25270 del 16 settembre 2025

Testo massima n. 1


TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - DIRITTI


Destinatario diverso dal mittente - Consegna della merce o richiesta della stessa - Effetti - Clausola di porto assegnato - Irrilevanza - Subentro ex lege nei diritti e negli obblighi nei confronti del vettore - Sussistenza - Pagamento del corrispettivo del trasporto - Necessità - Fondamento.


In tema di contratto di trasporto, il destinatario che sia persona diversa dal mittente, indipendentemente dalla clausola di porto assegnato (che può anche mancare), subentra a quest'ultimo ipso iure, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, non soltanto nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore ma altresì, ex art. 1689, comma 2 c.c., nell'obbligo di soddisfare, in favore di quest'ultimo, i crediti derivanti dal contratto, in primo luogo il corrispettivo del trasporto, il cui pagamento integra condicio iuris dell'esercizio dei diritti suddetti.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1689 com. 2
Cod. Civ. art. 1692
Cod. Civ. art. 1411

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Precedenti: Cass. civ. n. 27116/2023

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