Cass. civ. n. 25287 del 16 settembre 2025

Testo massima n. 1


MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO


Medico dipendente di struttura sanitaria - Spese legali sostenute per difendersi in un processo penale per responsabilità professionale - Diritto al rimborso - Esclusione - Fondamento.


Il medico dipendente di una struttura sanitaria non ha diritto al rimborso, da parte della stessa, delle spese sostenute per difendersi in un processo penale per responsabilità professionale, stante l'inapplicabilità - neppure in via analogica - al prestatore d'opera di quanto previsto dall'art. 1720 c.c. per il mandatario, trattandosi di spese che, pur trovando occasione nel rapporto di prestazione professionale, non sono strumentali all'adempimento della prestazione.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1720
Cod. Civ. art. 2230

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Precedenti: Cass. civ. n. 3737/2012

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