Cass. civ. n. 25287 del 16 settembre 2025
Testo massima n. 1
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO
Medico dipendente di struttura sanitaria - Spese legali sostenute per difendersi in un processo penale per responsabilità professionale - Diritto al rimborso - Esclusione - Fondamento.
Il medico dipendente di una struttura sanitaria non ha diritto al rimborso, da parte della stessa, delle spese sostenute per difendersi in un processo penale per responsabilità professionale, stante l'inapplicabilità - neppure in via analogica - al prestatore d'opera di quanto previsto dall'art. 1720 c.c. per il mandatario, trattandosi di spese che, pur trovando occasione nel rapporto di prestazione professionale, non sono strumentali all'adempimento della prestazione.