Cass. civ. n. 25305 del 16 settembre 2025
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE
Clausola di pattuizione di interessi - Nullità per violazione della disciplina antiusura - Oneri di allegazione - Contenuto - Deficienze assertorie - Rilevabilità d'ufficio della nullità - Esclusione - Fattispecie.
Chi intende far valere in giudizio la nullità della clausola contrattuale con cui sono stati pattuiti interessi usurari è tenuto ad allegare, oltre alla clausola, anche il tipo contrattuale, gli interessi applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore e la misura del TEGM nel periodo considerato, nonché gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, non potendo il rilievo ufficioso della nullità contrattuale supplire a deficienze allegatorie o assertorie gravanti sulle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda perché carente dell'allegazione del tasso di interesse concretamente applicato, non indicato nemmeno in una consulenza tecnica di parte, pur tempestivamente prodotta).
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1421
Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST.
Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2