Cass. civ. n. 25317 del 16 settembre 2025

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO


Pagamento effettuato dal debitore debitore ceduto nei confronti del cedente - Efficacia liberatoria - Esclusione - Presupposti - Consapevolezza dell'avvenuta cessione - Comunicazione verbale - Idoneità - Condizioni.


In caso di cessione del credito, il pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente non ha efficacia liberatoria allorquando il solvens, anche prima della notifica, abbia comunque preso conoscenza dell'intervenuto mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio, potendo detta consapevolezza discendere anche da una semplice comunicazione verbale, purché qualificata dall'univoco significato di mezzo di informazione dell'avvenuto trasferimento del credito e tale da giustificare, alla stregua dell'ordinaria diligenza, il convincimento che il credito sia stato oggetto di effettiva cessione.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1264
Cod. Civ. art. 1189

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Precedenti: Cass. civ. n. 4713/2019

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