Cass. civ. n. 25318 del 16 settembre 2025
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO
Ricognizione di debito effettuata dal debitore ceduto in favore del cessionario - Equiparabilità all'accettazione della cessione - Condizioni - Contestazione del rapporto obbligatorio fondamentale - Conseguenze - Prova dell'esistenza e validità originaria del credito ceduto - Necessità.
La ricognizione di debito effettuata dal debitore, purché espressa ed inequivoca, integra gli estremi dell'accettazione ex art. 1264 c.c., legittimando il cessionario all'esercizio dell'azione di recupero del credito, fermo restando che, attenendo unicamente alla conferma dell'obbligazione preesistente, essa non esonera il cessionario dalla prova dell'esistenza e validità originaria del credito ceduto, qualora vengano sollevate contestazioni sul rapporto obbligatorio fondamentale.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1988
Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1264
Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.