Cass. civ. n. 25324 del 28 agosto 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


conclusosi senza l'emanazione del provvedimento ampliativo -, perché il pregiudizio non deriva dalla violazione delle regole di diritto pubblico sull'esercizio della potestà amministrativa, bensì, in una più complessa fattispecie, dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede, che devono governare il comportamento dell'amministrazione e si traducono in regole di responsabilità, non di validità dell'atto. (Principio affermato in relaziona a una domanda risarcitoria proposta da un privato nei confronti della parte acquirente di un proprio complesso industriale, sotto condizione del rilascio di titoli abilitativi, alla quale era stato altresì conferito il mandato di curare in sede amministrativa l'avveramento di detta condizione, e nei confronti della stessa p.a., i cui atti prodromici di pianificazione - PUC e PUO - erano stati successivamente annullati).

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 2175 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

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