Cass. civ. n. 25324 del 16 settembre 2025
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN GENERE
Cessione di credito eventuale e futuro - Venuta ad esistenza - Onere della prova - A carico del cessionario - Fondamento.
Ove oggetto di cessione sia un credito eventuale e futuro, la venuta ad esistenza dello stesso - che segna il momento in cui si produce l'effetto traslativo - integra un requisito di efficacia della cessione, la cui prova incombe sul creditore cessionario, trattandosi di fatto costitutivo della sua pretesa.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1265
Cod. Civ. art. 1376
Cod. Civ. art. 1472