Cass. civ. n. 25339 del 16 settembre 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)


Somministrazione di lavoro - Irregolarità ex art. 27 d.lgs. n. 276 del 2003 - Conseguenze - Costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore - Effetti - Applicabilità analogica dell'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 - Esclusione - Ragioni.


L'irregolarità della somministrazione di lavoro, prevista dall'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile), comporta che il lavoratore illegittimamente somministrato possa agire nei confronti dell'utilizzatore per ottenere la costituzione, alle sue dipendenze, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dall'inizio della somministrazione, con conseguente obbligo dell'utilizzatore di ripristino del rapporto medesimo e di risarcimento del danno secondo i criteri della mora accipiendi, senza che possa applicarsi il sistema della forfettizzazione del danno per il periodo cd. "intermedio" di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 (ratione temporis applicabile), stante la sua natura speciale e derogatoria rispetto ai principi generali, che ne impedisce un'interpretazione analogica.

Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST.
Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST.
Decreto Legisl. 15/05/2015 num. 81 art. 28 com. 2
Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 38 com. 2

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Precedenti: Cass. civ. n. 19114/2023

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