Cass. civ. n. 25348 del 16 settembre 2025
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - POSTERIORI
Ammissibilità della prova per testi - Valutazione delle circostanze ex art. 2723 c.c. - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni.
La valutazione delle circostanze in presenza delle quali è consentita, a norma dell'art. 2723 c.c., l'ammissione della prova per testimoni di patti, aggiunti o contrari, posteriori alla formazione di un documento, è demandata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale può anche attribuire, in negativo o in positivo, valore preminente ad una o ad alcune di esse, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
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