Cass. civ. n. 25348 del 16 settembre 2025

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - POSTERIORI


Ammissibilità della prova per testi - Valutazione delle circostanze ex art. 2723 c.c. - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni.


La valutazione delle circostanze in presenza delle quali è consentita, a norma dell'art. 2723 c.c., l'ammissione della prova per testimoni di patti, aggiunti o contrari, posteriori alla formazione di un documento, è demandata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale può anche attribuire, in negativo o in positivo, valore preminente ad una o ad alcune di esse, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2723
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 11932/2006

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