Cass. pen. n. 17821 del 27 aprile 2009

Testo massima n. 1


Il delitto di ricettazione, nell'ipotesi di acquisto, si consuma al momento dell'accordo fra cedente e acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul suo prezzo. (In motivazione la Corte ha specificato che la "traditio" della "res", nella quale null'altro può ravvisarsi se non l'adempimento di un contratto già perfezionato, non è prevista dalla norma penale come elemento strutturale della fattispecie al punto da contrassegnarne la consumazione).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE