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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 17821 del 27 aprile 2009

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 17821 del 27 aprile 2009

Testo massima n. 1

Il delitto di ricettazione, nell’ipotesi di acquisto, si consuma al momento dell’accordo fra cedente e acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul suo prezzo. [ In motivazione la Corte ha specificato che la “traditio” della “res”, nella quale null’altro può ravvisarsi se non l’adempimento di un contratto già perfezionato, non è prevista dalla norma penale come elemento strutturale della fattispecie al punto da contrassegnarne la consumazione ].

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